La DEMIR VIAGGI titolare della licenza n. 771/S7 – Tur rilasciata dalla Regione Sicilia Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo è coperta per la responsabilità civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vigenti, da assicurazione stipulata con Unipolsai con n. polizza 1/39751/319/2062270710, ed ha aderito a Fondo di Garanzia Vacanze Felici Scarl con numero di iscrizione 1124, e quindi soddisfa le disposizioni di cui Art. 47 del D.Lgs. 23/05/2011 nr. 79 (Codice del Turismo) e successive modifiche, a tutela del viaggiatore per i casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
1) Riferimenti Normativi e Definizione di Pacchetto Turistico
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 21 maggio 2011, n. 79 (“Codice del Turismo”), come profondamente modificato e integrato dal Decreto Legislativo 62/2018, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
Per “Pacchetto Turistico” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (es. trasporto e alloggio) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfetario o totale, quando i servizi sono combinati da un unico professionista su richiesta del viaggiatore o da questi selezionati prima di un unico processo di prenotazione.
Il contratto è inoltre regolato, per quanto applicabile, dalle Convenzioni internazionali vigenti, in particolare dalla Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo, dalla Convenzione di Berna (CIV) per il trasporto ferroviario, e dalle norme del Codice Civile italiano non derogate dalle presenti condizioni.
2) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere effettuata telefonicamente, via email o tramite la prenotazione on-line. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezionata con conseguente conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da parte della Demir Viaggi.
3) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e la quota di apertura pratica. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’operatore.
4) Modifiche del Prezzo e degli Elementi Essenziali
I prezzi indicati in contratto sono definitivi e non possono essere aumentati se non qualora sia espressamente previsto nel contratto e sia specificato il diritto del viaggiatore alla riduzione del prezzo in caso di diminuzione dei costi. Tali aumenti sono consentiti esclusivamente a fronte di variazioni del costo del carburante o di altre fonti di energia, dell’importo delle tasse o dei diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto (es. tasse aeroportuali, di sbarco o di imbarco) o dei tassi di cambio applicabili al pacchetto.
In ogni caso, l’aumento del prezzo non può superare l’8% del prezzo totale del pacchetto. Qualora l’aumento superi tale percentuale, o qualora l’organizzatore debba modificare in misura significativa un elemento essenziale del contratto (diverso dal prezzo), ne darà comunicazione al viaggiatore in modo chiaro e comprensibile, specificando la modifica e le sue conseguenze.
Il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale qualora la modifica comporti un aumento superiore all’8% o alteri significativamente le caratteristiche del pacchetto. In tal caso, ha diritto a un rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati o ad accettare un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, se offerto dall’organizzatore.
5) Recesso del Viaggiatore e Circostanze Inevitabili e Straordinarie
Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento all’organizzatore di adeguate spese di annullamento giustificate (come dettagliato nella scala penale sottostante), al netto della quota di iscrizione.
Recesso per Circostanze Inevitabili e Straordinarie: Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice del Turismo, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale qualora nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie (es. gravi eventi meteorologici, catastrofi naturali, conflitti bellici, o gravi emergenze sanitarie dichiarate dalle autorità competenti) che abbiano un’incidenza significativa sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri. In tal caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati, senza diritto a un risarcimento o indennizzo aggiuntivo.
Scala delle spese di annullamento (salvo diverse condizioni specifiche del fornitore):
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
- 25% dal 29° al 16° giorno prima della partenza;
- 50% dal 15° al 10° giorno prima della partenza;
- 75% dal 9° al 6° giorno prima della partenza;
- 100% dal 5° giorno alla data di partenza.
(Resta inteso che per servizi già emessi e non rimborsabili dal fornitore, come voli aerei, si applicheranno le condizioni tariffarie del vettore).
6) Cessione del Contratto di Pacchetto Turistico a un altro Viaggiatore
Il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, dandone preavviso all’organizzatore su supporto durevole entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto.
La cessione è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) che il cessionario (il subentrante) soddisfi tutti i requisiti per il viaggio (es. possesso di passaporto idoneo, visti d’ingresso, certificati sanitari ove richiesti);
- b) che i servizi medesimi o altri servizi costituenti elementi essenziali del pacchetto possano essere forniti a seguito della sostituzione (tenuto conto delle policy tecniche e di cambio nome dei vettori di trasporto e delle strutture alberghiere).
Il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per il pagamento del saldo del prezzo e di eventuali diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. L’organizzatore informerà il cedente dei costi effettivi della cessione, che non saranno irragionevoli e non supereranno le spese realmente sostenute in conseguenza della cessione del contratto, fornendone la prova su richiesta.
7) Mancata Esecuzione del Viaggio
Il Viaggiatore può esercitare i diritti previsti dall’articolo Recesso del Viaggiatore, anche nel caso in cui prima della partenza l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del viaggiatore, comunichi l’impossibilita di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei servizi turistici.
In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente articolo Recesso del Viaggiatore, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro i 14 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
8) Obbligo dei Partecipanti
I viaggiatori dovranno essere minuti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
9) Responsabilità dell’Organizzatore
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato di fatto dal comportamento del viaggiatore (ivi comprese da iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
10) Limiti del Risarcimento
Il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento o dalla non corretta esecuzione delle prestazioni incluse nel pacchetto turistico è disciplinato dall’Art. 43 del Codice del Turismo, nonché dalle Convenzioni Internazionali applicabili che regolano i singoli servizi co-eseguiti. In conformità all’Art. 43, comma 5, del Codice del Turismo, le parti concordano che il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per i danni diversi da quelli alla persona (quali i danni materiali, patrimoniali o da perdita di bagaglio) non può in ogni caso superare il triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.
Il limite risarcitorio di cui al comma precedente non si applica in caso di:
- Danni alla persona (lesioni personali, malattia o decesso del viaggiatore);
- Danni causati intenzionalmente (dolo) o per grave negligenza (colpa grave) da parte dell’Organizzatore.
Laddove le Convenzioni Internazionali uniformi che regolano i singoli servizi turistici inclusi nel pacchetto (tra cui, a titolo esemplificativo, la Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Berna/CIV per il trasporto ferroviario e la Convenzione di Atene del 1974 per il trasporto via mare) prevedano limiti risarcitori inferiori rispetto a quelli stabiliti dal Codice del Turismo, si applicheranno tali limiti inferiori, ove applicabili e vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
11) Obbligo di Assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
12) Regime dei Reclami e Obbligo di Segnalazione
Il viaggiatore, in conformità all’art. 42, comma 2, del Codice del Turismo, è tenuto a comunicare all’Organizzatore (direttamente o tramite il Venditore) senza indebito ritardo e durante l’esecuzione del pacchetto stesso, qualsiasi difetto di conformità rilevato durante l’esecuzione dei servizi turistici, affinché l’Organizzatore possa porvi tempestivamente rimedio.
La mancata o tardiva segnalazione del difetto di conformità sul posto potrà essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del Codice Civile (concorso del fatto colposo del creditore), potendo comportare una riduzione o l’esclusione del risarcimento dovuto, qualora la tempestiva segnalazione avrebbe consentito di evitare o mitigare il disservizio.
Fatto salvo l’obbligo di contestazione sul posto, per l’efficace gestione amministrativa delle pratiche post-viaggio, si invita il viaggiatore a trasmettere il proprio reclamo formale per iscritto all’Organizzatore entro 10 giorni lavorativi dal rientro presso il luogo di partenza. Tale termine ha natura puramente sollecitatoria e non comporta la decadenza dai diritti previsti dalla legge. I diritti alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni si prescrivono secondo i termini stabiliti dagli articoli 43 e 46 del Codice del Turismo (rispettivamente due anni per i difetti di conformità e tre anni per il danno da vacanza rovinata o danni alla persona).
13) Assicurazioni contro le spese di Annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del «pacchetto», infortuni e bagagli nonchè stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
14) Fondo di Garanzia
Demir Viaggi a norma e tutela del viaggiatore ha aderito a Fondo Vacanze Felici Scarl con numero di iscrizione 1124. In qualità di socio ordinario del Fondo Vacanze Felici la Demir Viaggi soddisfa le disposizioni di protezione in caso di insolvenza o fallimento previste dall’Art. 47 del Codice del Turismo.
15) Trattamento dei Dati Personali
I dati personali forniti dal viaggiatore saranno trattati da DEMIR VIAGGI nel rigoroso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità necessarie all’esecuzione del contratto di viaggio, agli obblighi di legge e alla gestione delle pratiche assicurative. Per l’informativa completa si rimanda alla Privacy Policy pubblicata sul sito web www.demirviaggi.com
Condizioni generali di vendita di singoli servizi turistici:
A) Disposizioni Normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno (es. prenotazione alberghiera), ovvero di qualunque altro separato servizio turistico non coordinato o combinato, non potendosi configurare come “pacchetto turistico”, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile sul mandato o sul contratto d’opera, nonché dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per quanto attiene alle tutele del consumatore. La responsabilità del Venditore è limitata alla corretta esecuzione del mandato di prenotazione conferito dal viaggiatore.
B) Condizioni di Contratto
A tali contratti di vendita di singoli servizi sono applicabili, in quanto compatibili, le seguenti clausole delle condizioni generali di pacchetto turistico sopra riportate: punto 2 (Prenotazioni), punto 3 (Pagamenti), punto 8 (Obbligo dei Partecipanti), punto 13 (Assicurazioni) e punto 15 (Trattamento Dati Personali). L’applicazione di tali clausole non determina in alcun modo la configurazione del contratto come pacchetto turistico.
C) Recesso del Viaggiatore e Penali
Il viaggiatore che receda dal contratto di un singolo servizio turistico per qualsiasi motivo non imputabile al venditore, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di apertura pratica e delle penali applicate dal fornitore finale del servizio (es. la compagnia aerea o la struttura ricettiva), secondo le specifiche tariffe e condizioni di annullamento della struttura o del vettore valide al momento della prenotazione, ovvero applicando in quanto compatibili le percentuali indicate nell’ambito del punto 5 delle presenti Condizioni Generali.
Foro Competente: per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.
«Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 n. 269» – La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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